Viene Approvato e Varato dal Consiglio Comunale il (PIP) Piani per insediamenti produttivi (Previo finanziamento delle Opere di Urbanizzazione Primaria da Parte della Regione Lazio).
- La legge n. 865/71, all’art. 27, insediamenti produttivi (PIP), consentono ai comuni di acquisire aree per insediamenti di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico nell’ambito delle zone destinate, dai piani regolatori generali (PRG).
- L’art. 26 del D.Lgs. 112/98 demanda alle regioni di disciplinare “con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente.
Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da parte dei soggetti pubblici o privati … nonché le modalità di acquisizione dei terreni compresi nelle aree industriali, ove necessario anche mediante espropriazione”. Tali aree devono essere individuate “scegliendole prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli enti locali interessati” – L’art. 2 del DPR 447/98, modificato ed integrato dal DPR 440/00, dispone che “la individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni … è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali”. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell’articolo 25, della legge n. 47/85. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni. In sede di individuazione delle aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi, il consiglio comunale può subordinare l’effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 865/71. Nel caso in cui il piano non sia richiesto resta ferma la necessità dell’esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione. Da quanto suddetto deriva che i piani per insediamenti produttivi (PIP) sono strumenti urbanistici di attuazione la cui formazione non è obbligatoria. Tali piani possono essere adottati soltanto dai comuni muniti di strumento urbanistico generale perché devono comprendere aree inserite da tale strumento nella zona omogenea destinata ad insediamenti produttivi (zona D). Essi non possono derogare alle destinazioni funzionali, ma possono assumere valore di variante allo strumento urbanistico in relazione alle localizzazioni delle opere di pubblico interesse ed alle previsioni relative alle caratteristiche edilizie delle costruzioni da realizzarsi (distanze, altezze, ecc.). Decorsi cinque anni senza l’approvazione di un piano attuativo, si verifica la decadenza dei vincoli di inedificabilità e a contenuto espropriativo. La durata quinquennale dei vincoli non decorre dall’adozione del piano (che comporta solo l’applicazione delle misure di salvaguardia) bensì dall’approvazione definitiva di esso(*). L’edificabilità delle aree non più vincolate è ammessa soltanto entro i limiti previsti dalla normativa vigente per l’attività edilizia nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali: normativa attualmente individuata nell’art. 4(**), ultimo comma, della legge n. 10/77, che consente la facoltà di edificare soltanto fuori dal perimetro dei centri abitati e nel limitato rapporto plano-volumetrico di 0,03 m3/m2.
La decadenza dei vincoli urbanistici, per effetto del decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2 della legge n. 1187/68, comporta per il comune l’obbligo di provvedere alla integrazione della disciplina pianificatoria nelle parti decadute. Il comune ha la possibilità di riproporre il vincolo decaduto, anche attraverso il ricorso alla procedura della variante al piano regolatore generale avendo cura di: – fornire un’adeguata motivazione in merito alla sussistenza del pubblico interesse alla reiterazione del vincolo; – procedere ad una approfondita valutazione delle ipotesi alternative per la composizione degli interessi di conflitto. b) Variante art. 5 DPR 447/98 – L’art. 5 del DPR 447/98, modificato ed integrato dal DPR 440/00, stabilisce che “qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l’istanza”. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall’articolo 14 della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.
Da quanto su esposto segue che: La decadenza dei vincoli urbanistici, per effetto del decorso del termine quinquennale non fa venir meno la zona omogenea destinata, dal piano regolatore generale, ad insediamenti produttivi (zona D). Non è, quindi, possibile applicare l’art. 5 del DPR 447/98 poiché, fermo restando la conformità del progetto alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, lo strumento urbanistico individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi. A meno che dette aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato. Come conseguenza di ciò il comune può seguire una dei seguenti percorsi: – reiterazione motivata dei vincoli decaduti, con contestuale avvio dell’azione risarcitoria nei confronti dei proprietari, disposta con la rinnovazione dei procedimenti di approvazione del PRG, o di una sua variante, tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard; – inerzia del comune e quindi possibilità di presentare un progetto entro i limiti previsti dalla normativa vigente per l’attività edilizia nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali; – possibilità del comune di variare le previsioni del PRG assegnando alla zona una diversa destinazione urbanistica e individuando le aree per insediamenti produttivi in altre zone (ad esempio nella zona ove è l’area dell’imprenditore, ecc.).